Art. 26.
(Tutela degli insetti impollinatori).

      1. Al fine di proteggere l'attività pronuba degli insetti impollinatori, è vietato l'uso di prodotti fitosanitari su piante in fioritura, anche se spontanee e situate sotto la coltura principale.
      2. I trattamenti con prodotti fitosanitari possono avere luogo fino a tre giorni prima dell'inizio della fioritura e dopo la caduta dei petali, oppure procedendo al taglio delle specie spontanee in fioritura che si trovano sotto le colture da trattare.
      3. È compito dell'Agenzia stabilire la tossicità dei diversi prodotti fitosanitari relativamente agli insetti impollinatori, con particolare riferimento alle api.